Ordinanza dibattimentale 6 ottobre (sent. n. 210)

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Ordinanza letta all’udienza del 6 ottobre 2015 (sentenza n. 210 del 2015)

 

 

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositata il 17 febbraio 2014 (n. 104 del registro ordinanze 2014);

rilevato che la società Italia 7 Gold srl ha depositato atto di intervento.

Considerato che la suddetta società non è parte del giudizio principale;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, cfr. le ordinanze allegate alle sentenze n. 318 del 2013 e n. 134 del 2013) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare − senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità − soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l’incidenza sulla posizione soggettiva dell’interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall’immediato effetto che la decisione della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo;

che, nel giudizio da cui trae origine la questione di legittimità costituzionale in discussione, la società interveniente non riveste l’anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;

che, infatti, la suddetta società sarebbe investita soltanto da effetti riflessi della pronuncia di questa Corte sull’art. 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

che, pertanto, l’intervento spiegato deve essere dichiarato inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento della società Italia 7 Gold srl.

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente